I ricorrenti, sulla scia dei rilievi mossi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 15 del 2008 (ammissiva del referendum elettorale), chiedono che il Tar sollevi la questione di costituzionalità della legge Calderoli con riferimento a tre punti critici:
1) Le liste bloccate che privano l'elettore della possibilità di scegliere le persone che dovrebbero rappresentarlo in Parlamento;
2) L'attribuzione di un premio di maggioranza non subordinato al raggiungimento di alcuna soglia minima;
3) L'indicazione sulla scheda elettorale del candidato premier.
L'impossibilità per gli elettori di scegliere i candidati cambia la natura del Parlamento perché trasforma tutti gli eletti, anziché in rappresentanti del popolo in rappresentanti dei partiti o dei capi politici che li hanno selezionati, comprimendo il principio costituzionale della rappresentativita e della libertà dei parlamentari, che devono esercitare le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essa inoltre viola la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (articolo 3 del Protocollo I).
L'attribuzione di un premio di maggioranza, svincolato da ogni soglia minima, altera profondamente la composizione della rappresentanza. Entrambi i sistemi, sia il premio di maggioranza, sia le liste bloccate sono stati adoperati dal fascismo, con la legge Acerbo del 1924 e con la successiva legge del 1928, per espropriare il corpo elettorale della possibilità di compiere delle scelte libere e mortificare il parlamento.
L'indicazione sulla scheda del capo della coalizione candidato alla carico di premier pregiudica le funzioni e la libertà del Capo dello Stato a cui la Costituzione attribuisce il compito di nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri. |