Riforma Costituzione:
TESTO APPROVATO DALLA CAMERA dei DEPUTATI IL 15 OTTOBRE 2004
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I
Le Camere.
Art. 55.
(Senato federale della Repubblica)
1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale
della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
(Camera dei Deputati)
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati
elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai
deputati a vita di cui all’articolo 59.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Art. 57.
(Struttura del Senato federale della Repubblica)
Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale
e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue
senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi
Consigli regionali e, per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol, dei Consigli
provinciali.
L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata
con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da
parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica,
senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento,
rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni
legislatura regionale, ciascun Consiglio regionale elegge un rappresentante
tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge
un rappresentante tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città
metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol
i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie
locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante."
Art. 58.
(Requisiti per l’eleggibilità a senatore)
Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto
i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche
pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno
della regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o
risiedono nella regione alla data di indizione delle elezioni.
Art. 59.
(Deputati di diritto e a vita)
È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di
nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.
Art. 60.
(Durata in carica dei senatori e della Camera dei Deputati)
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono
in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della
medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati e dei Consigli regionali e delle
Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto
in caso di guerra. Con la proroga dei Consigli regionali e delle Province
autonome sono prorogati anche i senatori in carica.
Art. 61.
L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla
fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalla elezione.
Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri
della precedente.
Art. 63.
(Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato
federale della Repubblica)
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l ’Ufficio
di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due
terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente
la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale
della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico
dell'Ufficio di Presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio
di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
(Modalità di funzionamento delle Camere)
La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza
dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica
adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento
in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati ,del Senato federale della
Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì
valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle
Regioni.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del
Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a
deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni,
diverse da quelle di cui agli articoli 70,terzo comma, e 72,primo comma,
delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all’articolo
70,quarto comma ,cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo
o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della repubblica garantisce i diritti
delle minoranze.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità
ed i termini per l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea
regionale puo` esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali,
sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto
e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti
ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono
i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo
ministro o dal Ministro competente.
Art. 65.
(Ineleggibilità ed incompatibilità)
La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina
i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio
di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
(Giudizio sui titoli di ammissione dei Deputati e dei
Senatori)
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità,
entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli
o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con
deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei
propri componenti.
Art. 67.
(Divieto di mandato imperativo)
Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica
ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 69.
(Indennità parlamentare)
I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita
dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.
La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità
o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche
pubbliche.
SEZIONE II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
(Formazione delle leggi)
La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie
di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal
terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della
Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro
trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera dei
deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà
per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato Federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti
la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma
del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali
disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può
proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I
termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione
dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente
dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie
di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p),
e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma,
il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale
della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia
espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di
cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto,
122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un
disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo
testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di
loro, una Commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori,
secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione
delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre
al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono
i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge,
sottoposto all'esame del Senato ai sensi del secondo comma, siano essenziali
per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera ovvero per la
tutela delle fina1ità di cui all'articolo 120, secondo comma, il
Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali,
può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al
Senato federale, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non
sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera
dei deputati che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi
componenti sulle modifiche proposte"
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei
deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza
tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti,
in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono
deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati
e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. I Presidenti
delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono
sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali
secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni
relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in
alcuna sede.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al precedente
comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte
dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati.
Art. 71.
(Iniziativa legislativa)
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti
ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
(Procedure legislative ed organizzazione per Commissioni)
Ogni disegno di legge presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo
70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione
e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge
dei quali è dichiarata l’urgenza, le modalità e i termini
entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa
popolare.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l
’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70,terzo comma,
sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva,
il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo
dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che
sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla
sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicita `dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell’Assemblea
è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere
e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti,
i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo
può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati
deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto
o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì
le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative
indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone
i tempi di esame.
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento,
è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme
del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento
di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale,
ai sensi dell’articolo 126, primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa delle regioni e delle provincie autonome
sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti
dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più
Regioni o province autonome in coordinamento tra di loro.
Art. 73.
(Procedure legislative in casi particolari)
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti e
secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, ne dichiarano
l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può
con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo
70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 76.
(Decreti legislativi)
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti
al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei
regolamenti di ciascuna Camera.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le
rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si riuniscono entro cinque
giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente
convocata.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere secondo
le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 80.
(Ratifica dei trattati internazionali)
È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70,
primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
(Bilanci e rendiconto)
Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte.
Art. 82.
(Commissioni parlamentari d’inchiesta)
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta
istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere
ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è
scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
(Elezione del Presidente della Repubblica)
Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica,
presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti
delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dai Consigli regionali.
Ciascun Consiglio regionale, elegge due delegati. Per il Trentino-Alto
Adige/Sudtirol ciascun consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle
d'Aosta-Vallé d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio regionale
elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un
delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti
i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con
la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti
dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto quaranta anni d’età e goda dei diritti civili e
politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
(Convocazione dell’Assemblea della Repubblica)
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera
dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi
alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
Art. 86.
(Supplenza del Presidente della Repubblica)
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della
Repubblica.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o
manca meno di tre mesi alla sua cessazione.
Art. 87.
(Funzioni del Presidente della Repubblica)
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta
la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità
federale della Repubblica.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e
fissa la prima riunione della Camera.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti
i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti
e il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice
Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della
Repubblica, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti.
Art. 88.
(Scioglimento della Camera dei Deputati)
Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei
deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi:
a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva
responsabilità;
b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente
accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei
casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora
alla Camera dei deputati, entro venti giorni successivi, venga presentata
e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti
alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla
maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari
di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi un nuovo
Primo ministro. In tal caso, il Presidente della Repubblica nomina il
nuovo Primo ministro designato.
Art. 89.
(Controfirma degli atti presidenziali)
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal Primo ministro.
Art. 91.
(Giuramento del Presidente della Repubblica)
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi all'Assemblea della Repubblica.
TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I
Il Consiglio dei ministri.
Art. 92
(Governo e Primo ministro)
Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento
con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione
della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge.
La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione
di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni
della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.
Art. 93.
(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)
Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
(Governo in Parlamento)
Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione
del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei
deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni
anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere
che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra
proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti
dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso
di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque
ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione
costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo
ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti
della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello
nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso
di approvazione il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica
decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le
elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia
sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti
alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tal caso si applica l'articolo
88, secondo comma.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione
di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza
espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti
della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica
nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione
e deve essere votata per appello nominale.
Art. 95.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri)
I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo,
dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina
il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
(Disposizioni sui reati ministeriali)
Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica
o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Art. 98-bis
(Autorità amministrative indipendenti nazionali)
Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia
di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie
di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può
istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata
del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività
svolte.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
SEZIONE I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 104.
(Elezione del Consiglio Superiore della Magistratura)
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla
Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della repubblica
tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
TITOLO V
COMUNI, PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE, REGIONI E STATO
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le loro
funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi
fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni
particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza
regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto
della Regione Lazio.
Art. 116.
(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali).
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati
con legge costituzionale previa intesa con la Regione o Provincia autonoma
interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione.
Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro
tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza
dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale o della Provincia
autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato
il diniego le Camere possono adottare la legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 117.
(Modifiche all’articolo 117 della Costituzione)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; promozione
internazionale del sistema economico e produttivo;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni
ed esplosivi;
e) politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito
e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni
di mercato; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
regionale e locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità
alimentari;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale; sicurezza del lavoro;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane; ordinamento della
Capitale;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale
e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
t) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale e relative norme di sicurezza;
u) ordinamento della comunicazione;
v) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo
nazionale;
z) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali
dell'energia.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero;
tutela del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche
e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione
civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto
e di navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza
in ambito regionale, la promozione in ambito regionale dello sviluppo
delle comunicazioni elettroniche; produzione, trasporto e distribuzione
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione
e organizzazione di attività culturali; istituti di credito a carattere
regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti
materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici
e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi
di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato".
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le
Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica
e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima
con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative,
prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi
e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.
(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale
o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce
la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per
promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può
istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo
114.
Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita
l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito
delle competenti leggi statali o regionali.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento
alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica.
Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle
grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono
e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali.
Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli
enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base
del medesimo principio; l'ordinamento generale degli enti di autonomia
funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo
70, primo comma.
La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce
l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di
quelli situati nelle zone montane attribuendo a tali forme associative
la medesima autonomia riconosciuta ai comuni.
Art. 120.
(Modifiche all’articolo 120 della Costituzione)
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione
o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra
le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale.
Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane,
alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite
dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e
in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei
governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di
sussidiarietà.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché
dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica,
che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi
elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a
una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio
di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto
e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo.
Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123.
(Modifiche all’articolo 123 della Costituzione)
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione
e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa
e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale
entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro
tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non
è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni
e gli enti locali.
Art. 126
(Modifiche all’articolo 126 della Costituzione)
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato
previo parere del Senato della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale
a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a dimissioni
della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento
permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale
disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni
previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali
della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127
(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione.
Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi
l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli.
Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non
rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici
giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro
quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei
propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il
Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il
conseguente decreto di annullamento.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge
dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge
o dell’atto avente valore di legge.
Art. 128
(Garanzie per le autonomie locali)
I Comuni, le province e le città metropolitane, qualora ritengano
che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della regione
leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere
dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale.
Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme ed i termini
di proponibilità della questione…………………
Art. 129
(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato
federale della Repubblica)
Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all’articolo
118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo
70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della
Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni e ne disciplina forme e modalità.
Il regolamento del Senato garantisce rapporti di reciproca informazione
e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al
secondo comma dell’articolo 114.
I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal
Consiglio della Regione ovvero della Provincia autonoma in cui sono stati
eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti.
Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Lombardia;
Trentino-Alto Adige/Sudtirol;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzo;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 133.
(Città metropolitane)
L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione
è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo
70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province
interessate e la stessa Regione.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni
e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I
La Corte Costituzionale
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro
giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici
sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre
giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono
nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti
delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche
a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica
e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può
ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina
governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati
dalla legge.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di
giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello
di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da
un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a
deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione
con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".
(n.b. Sostituito il 12 ottobre l’art. 3 della Legge Costituzionale 22
novembre 1967 n. 2 nel seguente modo: "Art.3. –1. I giudici della
Corte Costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli
nominati dalla Camera dei Deputati sono eletti a scrutinio segreto e con
la maggioranza dei due terzi dei componenti della rispettiva Assemblea.
Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea".)
SEZIONE II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
(Referendum sulle leggi costituzionali)
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata,
se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Art. 43
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui ag |